OGGETTO E FINALITÀ
ART. 1
La Sezione Tennis della Società di Educazione Fisica (S.E.F.) VIRTUS (Ente Morale) è denominata VIRTUS TENNIS ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA essa non persegue fini di lucro ed ha per
scopo:
- l’educazione fisica e morale della gioventù senza alcun indirizzo di carattere politico e religioso;
- la diffusione e l’insegnamento dello sport del tennis, l’organizzazione di gare e la partecipazione con propri tesserati ad
almeno un campionato nazionale individuale o a squadre ovvero ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
L’Associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative da realizzare direttamente e/o tramite enti terzi anche non ASD.
L’Associazione potrà svolgere attività commerciale esclusivamente in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 2
L’Associazione svolgerà l’attività sportiva nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e del CONI, dei quali accetta Statuto e regolamenti.
GENERALITÀ E SEDE
ART. 3
I colori sociali sono il bianco e il nero.
ART.4
L’Associazione ha sede a Bologna in via Galimberti 1.
ART. 5
L’Associazione, pur facendo parte della S.E.F. VIRTUS, è autonoma nella
conduzione tecnica e nella gestione amministrativa ed è disciplinata dal
presente Statuto.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6
Gli aderenti all’ Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- SOCI ORDINARI, sono gli associati di età superiore a diciotto anni che partecipano all’attività sociale e possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall’Associazione e fruire di tutti i servizi offerti;
- SOCI NON ATLETI, sono coloro che hanno tutti i diritti dei soci ordinari con l’esclusione della pratica del tennis;
- SOCI VITALIZI, sono associati che hanno tutti i diritti dei soci ordinari, sono nominati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri, con
deliberazione definitiva non successivamente modificabile, in conseguenza di particolari benefici e vantaggi anche economici dagli stessi procurati alla Associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e dei contributi ordinari e di eventuali integrazioni o ripiani di gestione ordinaria; - SOCI ALLIEVI, sono coloro i quali non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, essi, salva la facoltà di recesso, dal primo gennaio successivo al superamento dell’età indicata assumono la qualifica di soci ordinari;
- SOCI ONORARI, hanno tutti i diritti dei soci ordinari, sono nominati dall’ Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per il riconoscimento di particolari titoli di merito. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e dei contributi ordinari e straordinari.
ART. 7
Per entrare a far parte dell’ Associazione l’aspirante deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo recante l’impegno di accettare lo Statuto sociale ed il Regolamento. La domanda deve essere sottoscritta anche da un Socio, quale garante dei requisiti morali del richiedente; la domanda del minore deve inoltre essere firmata, per consenso, da uno dei suoi genitori o dal tutore.
La qualifica di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che non è tenuto a riferire all’interessato i motivi del mancato accoglimento.
Tali motivi saranno comunicati al socio presentatore il quale potrà richiedere di essere interpellato per un riesame della domanda; la decisione del Consiglio Direttivo a seguito dell’interpello è definitiva e
non impugnabile.
L’elenco degli aspiranti Soci la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sarà affisso all’Albo Sociale per 15 giorni, ogni Socio potrà, motivandone la causa, e solo entro questo termine, richiedere al Consiglio Direttivo il riesame della domanda; la decisione del Consiglio Direttivo in seguito al riesame è definitiva e non impugnabile.
ART. 8
Il contributo di ammissione, le quote di associazione annuali, le contribuzioni ordinarie e straordinarie, sono determinate dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata a seconda delle categorie dei soci.
La quota di associazione annuale e gli eventuali contributi straordinari saranno comunicati ai soci per corrispondenza semplice e tramite affissione in bacheca entro il mese di novembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di riservare particolari condizioni a favore di coloro che non hanno superato il 28° anno di età, dei nuclei famigliari, nonché per eventuali promozioni individuali o di gruppo.
Per il secondo componente della stessa famiglia il contributo di ammissione è ridotto del 50% e per il terzo componente della stessa famiglia è ridotto ad un terzo, e così di seguito.
Coloro che sono già stati Soci e che chiedono di iscriversi nuovamente, dovranno corrispondere un contributo di ammissione pari alla differenza tra la misura dello stesso vigente al momento della perdita della qualifica di socio e quello vigente alla data della reiscrizione e l’importo dei contributi straordinari corrisposti dagli altri soci della stessa categoria nello stesso periodo.
La quota annuale e le contribuzioni ordinarie debbono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Le eventuali contribuzioni straordinarie saranno versate nei termini all’uopo indicati dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardo ingiustificato nei pagamenti richiesti il socio è moroso; trascorsi novanta giorni si procederà ai sensi del successivo art. 10 lettera d.
Qualora il Consiglio Direttivo non abbia determinato, o non abbia comunicato nei termini, la quota sociale dell’anno successivo, i Soci dovranno pagare entro il 31 gennaio una somma pari alla quota dell’anno precedente.
L’eventuale integrazione della quota dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ Assemblea che la avrà deliberata, salvo quanto previsto al successivo art.10 lettera c .
ART.9
A ciascun Socio si richiede:
- di mantenere una irreprensibile condotta morale e civile;
- di osservare diligentemente le Leggi, lo Statuto Sociale, i Regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- di versare puntualmente le quote sociali e le altre contribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dalla Assemblea dei Soci.
Le quote associative non sono trasmissibili neppure mortis causa.
ART. 10
La qualifica di Socio si perde in caso di:
- decesso;
- dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata con prova di ricezione entro il 31 dicembre di ogni anno con efficacia per l’anno successivo, sarà comunque tenuto a corrispondere eventuali contributi relativi agli anni in cui è stato associato;
- dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata con prova di ricezione entro 30 giorni dall’Assemblea annuale che approva il rendiconto consuntivo ed il preventivo qualora deliberi, per l’anno in corso, quote superiori a quelle previste dal Consiglio Direttivo o, in difetto di delibera e/o di comunicazione delle quote da parte del Consiglio Direttivo, quote superiori alle precedenti, comunque deliberate, in misura eccedente l’aumento dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo intercorso dal precedente aumento. In tale caso il socio dimissionario sarà tenuto al pagamento della quota aggiornata relativa al periodo di associazione, nonché degli eventuali contributi relativi agli anni in cui è stato associato e non più frequentare il circolo;
- morosità, accertata dal Consiglio Direttivo, protrattasi per 90 giorni, in tale caso perderà tutti i diritti del socio e non potrà accedere al circolo, fermo il suo debito per la quota insoluta per cui è riservata all’Associazione l’azione avanti all’Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento;
- radiazione, irrogata in sede disciplinare;
- revoca della nomina a Socio Onorario.
Lo status di associato non è trasmissibile neanche mortis causa.
ART.11
I nomi dei Soci non più tali per morosità o radiazione potranno essere affissi all’Albo sociale e comunicati alla Federazione Italiana Tennis.
ART. 12
I Soci dimissionari, per essere riammessi. dovranno adempiere alle formalità stabilite dai precedenti articoli 7 e 8.
I Soci morosi, per essere riammessi, dovranno versare tutte le quote ed i contributi non corrisposti oltre interessi al saggio legale e la loro riammissione è comunque sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo che provvederà in osservanza alle disposizioni di cui all’art.7
ART.13
I soci che tengono un comportamento riprovevole o contrario alle norme del Regolamento sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione
- sospensione fino ad un massimo di 12 mesi
- radiazione
osservate le disposizioni di cui ai successivi art.37 e segg.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART.14
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi di ammissione;
- quote sociali annuali e contributi ordinari e straordinari;
- contribuzioni dovute per la fruizione di particolari impianti o servizi anche da enti e/o terzi non soci;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività didattiche o manifestazioni;
- proventi derivanti dalla temporanea messa a disposizione degli impianti sportivi anche ad enti e/o terzi non soci;
- sponsorizzazioni a favore dell’ attività agonistica e manifestazioni;
- ogni altro provento inerente le attività di cui all’oggetto sociale.
Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti per donazione e successione.
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ART. 15
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci per sottoporre all’ approvazione il bilancio consuntivo, o rendiconto economico finanziario, ed il bilancio preventivo.
ART. 16
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità sociali e/o accantonati.
E’ vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o fondo comune, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.
ORGANI SOCIALI
ART. 17
Gli Organi sociali sono:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
ART.18
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’ Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto, affisso nell’Albo sociale e contestualmente inviato agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare ed il giorno, l’ora ed il luogo della seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno previsto per la prima.
L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, se richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta e con precisazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e delle contribuzioni, entro i successivi 40 giorni.
L’ Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria dovrà essere convocata, entro 40 giorni dalla richiesta motivata del Collegio dei Revisori o della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e delle contribuzioni.
ART. 19
L‘ Assemblea sia ordinaria che straordinaria si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
ART. 20
Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto i Soci aventi diritto di partecipare alle assemblee come definito all’art.22.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali di altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito deIla FIT o discipline sportive associate, se riconosciute dal CONI, oppure nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
ART.21
Qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo non provvedessero alla convocazione dell’ Assemblea nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi per iscritto al Collegio dei Revisori, il quale provvederà alla convocazione dell’ Assemblea nel termine di trenta giorni dalla domanda. Se anche il Collegio dei Revisori non provvedesse, dovrà procedere alla fissazione dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri sempre su domanda scritta dei Soci, nei successivi 30 giorni.
ART.22
Potranno prendere parte, con diritto di voto, all’Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i Soci maggiorenni iscritti all’Associazione che siano in regola coi pagamenti della quota sociale e dei contributi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione; non potranno partecipare i Soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per la durata del provvedimento.
I soci che non hanno diritto di partecipare, possono comunque assistere senza diritto d’intervento salvo che ne siano espressamente richiesti dal Presidente del l’Assemblea.
ART. 23
L’Assemblea nomina tra i Soci presenti con diritto di voto:
- il Presidente;
- il Segretario;
- due Scrutatori.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale che sarà sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e dagli Scrutatori.
ART. 24
I compiti dell’ Assemblea sono:
- in sede ordinaria:
- approvare la relazione morale e tecnica del Presidente sull’attività dell’anno sociale trascorso;
- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo confermando o meno i contributi di ammissione, le quote sociali ed i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- stabilire le modalità di votazione nelle elezioni che comunque dovranno avvenire a scheda segreta, eleggere i sette membri del Consiglio, il collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Ratificare gli eventuali Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo o nominarne dei nuovi.
- approvare il programma di eventuali iniziative da intraprendere anche al di fuori delI’ attività ordinaria;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporle e su quelle proposte dai Soci;
- nominare i Soci Vitalizi;
- nominare ed eventualmente revocare Soci Onorari.
- in sede straordinaria:
- deliberare le modifiche statutarie;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporle e su quelle proposte dai Soci o dal Collegio dei Revisori;
- deliberare sullo scioglimento dell’ Associazione, con la maggioranza di più della metà dei Soci aventi diritto al voto. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non partecipano alle votazioni relative alle deliberazioni concernenti le materie che riguardano le loro responsabilità di amministratori. Qualora l’Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario consuntivo o preventivo, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti decadono d’ufficio e rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla riunione dell’ Assemblea elettiva, che dovrà essere convocata entro trenta giorni.
ART.25
Le delibere dell’ Assemblea ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell’ Assemblea straordinaria, ove non siano previste altre maggioranze qualificate, con la maggioranza dei due terzi dei votanti. L’astensione non è considerata voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
I Soci hanno diritto di consultare il libro dei verbali delle Assemblee e di averne copia.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 26
L’Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo formato da sette Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
I Consiglieri rimangono in carica per il periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, sotto la direzione del Presidente, è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni, se non diversamente stabilito, sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente.
Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta dalla metà dei componenti o dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri. In tali casi i Consiglieri proponenti nonché il Collegio dei Revisori o il Collegio dei Probiviri dovranno indicare nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.
ART. 28
Il Consiglio Direttivo sotto la Direzione del Presidente:
- delibera sulle domande di ammissione e fissa, per gli ammessi nel corso dell’anno, l’importo della quota annuale; propone all’ Assemblea la nomina di Soci Vitalizi e la nomina o la revoca di Soci Onorari;
- predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione morale e tecnica dell’attività svolta ed i programmi delle attività da svolgere;
- stabilisce le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto fissando i rispettivi ordini del giorno;
- attua le finalità previste dallo statuto ed esegue le delibere assembleari e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;
- emana, previa acquisizione di parere da parte del Collegio dei Probiviri, i regolamenti interni per l’organizzazione dell’attività sociale approvati dal medesimo Consiglio nel rispetto delle seguenti modalità: i regolamenti non appena approvati saranno affissi per quindici giorni all’albo sociale. Entro detto termine i Soci potranno presentare al Consiglio osservazioni e proposte di modifica. Nel caso in cui il Consiglio, in accoglimento di tali proposte, modifichi il testo già approvato dispone nuova affissione del testo emendato e il regolamento entrerà in vigore decorsi sette giorni dalla nuova affissione:
- approva il programma di massima per la preparazione tecnica degli atleti e quello dell’attività agonistica,sportiva e sociale;
- nomina il Direttore Sportivo anche non socio;
- nomina l’Organo disciplinare di primo grado;
- assume e licenzia il personale dipendente, fissandone gli inquadramenti, le mansioni e le retribuzioni;
- amministra il patrimonio sociale;
- procede periodicamente all’aggiornamento della lista dei Soci
- concede particolari agevolazioni ed esenzioni dal contributo di ammissione e della quota associativa, con specifica delibera motivata, per ragioni di particolari opportunità ed interesse dell’Associazione;
- ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente secondo quanto previsto dal successivo art. 29.
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare nel proprio seno uno o più Consiglieri Delegati definendone i poteri e nell’ambito di tali poteri delegati a ciascun Consigliere spetterà la firma sociale di fronte a terzi.
Saranno considerati dimissionari i componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute consiliari.
In caso di dimissioni, sospensione o di radiazione di uno o più Consiglieri, subentreranno nell’incarico, ed in ordine decrescente, i Soci che nelle ultime elezioni hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Qualora non vi siano più soci che abbiano ottenuto preferenze, o per mancanza, o per diniego di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, il Presidente deve convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I Consiglieri nominati o confermati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la sostituzione del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
I membri del Consiglio Direttivo dimissionari rimangono in carica fino alla loro sostituzione, o fino alla nomina di un nuovo Consiglio.
PRESIDENTE
ART. 29
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, a lui spetta la firma sociale.
Il Presidente presiede e conduce il Consiglio Direttivo fissando l’ordine del giorno; coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Ha facoltà di invitare alle riunioni del Direttivo esperti anche non soci.
Il Presidente ha la facoltà di convocare I’ Assemblea generale dei Soci.
ART.30
In caso di dimissioni del Presidente, nelle sue funzioni subentra il Vice Presidente che convocherà il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Consigliere secondo il dettato del precedente art. 28, per l’elezione del nuovo Presidente e per il conferimento dei poteri.
Il Presidente può ad interim assumere la carica di tesoriere previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sociale anche nei rapporti con gli Istituti di Credito.
VICE PRESIDENTE
ART.31
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato esercitandone tutte le funzioni.
SEGRETARIO
ART. 32
Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni che per la loro validità devono essere approvati dal Consiglio e sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso Segretario o dal Consigliere che ha redatto il verbale.
Coordina i compiti ed i servizi del personale dipendente, cura la tenuta dei libri sociali, vigila sulla conservazione del patrimonio.
TESORIERE
ART.33
Il Consigliere Tesoriere cura l’amministrazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo ed in particolare tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
E’ incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti; cura inoltre i rapporti con le banche.
DIRETTORE SPORTIVO
ART. 34
Il Direttore Sportivo è incaricato della preparazione tecnica degli atleti.
Stabilisce gli orari di allenamento; provvede alla composizione delle squadre rappresentative della società; predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; organizza manifestazioni e promuove iniziative utili alla propaganda dello sport, il tutto previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 35
Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della prima riunione.
Il Collegio dei Revisori rimane in carica per il periodo di quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I Revisori debbono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Saranno considerati dimissionari i Revisori che, senza giustificato motivo, non interverranno alle riunioni del Consiglio o del Collegio per tre volte consecutive.
Il Collegio dei Revisori deve:
- controllare l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione;
- accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli appartenenti all’ Associazione, o ad essa consegnati in pegno, custodia o cauzione;
- tenere un libro con i verbali degli accertamenti compiuti e delle iniziative adottate;
- riferire prontamente al Consiglio Direttivo sulle irregolarità ed omissioni accertate;
- presentare all’Assemblea dei Soci una relazione sui controlli effettuati e sulla veridicità dei bilanci;
- convocare l’Assemblea dei Soci, nei casi previsti dallo Statuto;
- verificare la fondatezza delle denunzie presentate dai Soci su fatti ritenuti censurabili in materia contabile ed amministrativa e riferire al Consiglio Direttivo.
Se la denunzia è effettuata da oltre il dieci per cento dei Soci, indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte al Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza o dimissioni di un membro effettivo del Collegio, subentrerà un Revisore supplente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 36
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci.
Alla prima riunione del Collegio i membri eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri interviene quando è previsto dallo Statuto ed esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza o di assenza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Proboviro supplente.
Il Collegio dei Probiviri è altresì organo sociale di giustizia ed è competente a decidere le questioni che possono insorgere nell’ambito dell’attività del Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri, tra la Società ed i Soci e fra i Soci stessi a mente dell’ articolo 42.
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per il periodo di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
ORGANI SOCIALI DI GIUSTIZIA
ART. 37
La giustizia sociale è amministrata in base al Regolamento Sociale di Giustizia ispirato ai principi di questo Statuto e delle leggi dello Stato e deliberato dal Consiglio Direttivo.
I principi che ispirano il Regolamento Sociale di Giustizia prevedono tra l’altro:
- l’obbligo della lealtà dei soci;
- la sanzione degli illeciti sportivi;
- la proibizione dell’uso di sostanze dopanti.
I principi fondamentali sui quali si fonda la Giustizia sociale sono:
- diritto alla difesa e al contraddittorio;
- doppio grado di giurisdizione;
- diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti adottati dall’Organo disciplinare, anche cautelari;
- possibilità di revisione delle decisioni definitive;
- provvedimenti di clemenza;
- obbligatorietà dell’arbitrato per le controversie che non rientrano nelle competenze degli Organi sociali;
- ogni altra questione prevista dal presente statuto.
Gli Organi sociali di Giustizia sono:
- l’Organo disciplinare del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri in funzione disciplinare.
Essi provvedono a perseguire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari sanzionando ogni forma di comportamento illecito.
ART.38
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo eletto nomina fra i propri membri, l’Organo disciplinare composto, da un Presidente, due membri effettivi e un membro supplente.
L’Organo disciplinare è competente per i procedimenti di primo grado a carico dei soci e può applicare le sanzioni previste dall’art. 13.
Il Presidente dell’Organo disciplinare, o in caso di suo impedimento il componente più anziano, su proposta del Presidente del Consiglio direttivo, può adottare in via di urgenza gli opportuni provvedimenti cautelari in attesa della decisione dell’Organo disciplinare, che dovrà essere emessa entro il termine di 15 giorni dall’ adozione del provvedimento cautelare.
Avverso le decisioni dell’Organo disciplinare e avverso i provvedimenti cautelari di cui al comma precedente può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri in funzione disciplinare nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare.
ART. 39
Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni dell’Organo disciplinare del Consiglio direttivo, nonché avverso i provvedimenti cautelari adottati dal Presidente di detto Organo, dandone comunicazione agli interessati, al Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Organo Disciplinare.
La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.
ART.40
Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, l’Organo disciplinare procederà alla revisione del procedimento che ha portato alla comminazione di un provvedimento disciplinare e potrà proporre al Consiglio, con delibera non impugnabile, eventuali provvedimenti di clemenza, sino alla grazia.
Il Consiglio Direttivo potrà procedere al provvedimento di clemenza sino alla grazia, con delibera, non impugnabile.
ART.41
Per quanto riguarda la normativa e la procedura disciplinare si rinvia al Regolamento di Giustizia.
VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 42
I provvedimenti adottati dagli Organi sociali di giustizia hanno piena efficacia nell’ambito dell’ordinamento sociale e nei confronti dei Soci.
Qualsiasi controversia comunque derivante o connessa con le attività sociali che insorga e che rientri nella competenza di Organi sociali, deve venire sottoposta al giudizio di detti Organi; qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un Collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle due parti e da un Presidente nominato da questi ultimi o, in mancanza, dal Collegio dei Probiviri che provvederà anche alla nomina dell’arbitro per la parte che non vi abbia eventualmente provveduto.
Il Consiglio Direttivo può concedere, per particolari e giustificati motivi, deroghe all’obbligo imposto dal secondo comma del presente articolo, autorizzando i soci ad adire Autorità diverse da quelle sociali o dal Collegio Arbitrale.
L’autorizzazione, o il diniego compiutamente motivato, devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di deroga e quindi tempestivamente comunicati agli interessati. Contro il diniego è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.
Decorso inutilmente il detto termine senza che all’interessato sia stata comunicata la delibera, la deroga deve ritenersi concessa.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce illecito disciplinare che può essere sanzionato con la sospensione o la radiazione.
NORME TRANSITORIE
ART.43
Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’approvazione.
NORME FINALI
ART. 44
La durata dell’Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento dell’Associazione a seguito di delibera assembleare o su istanza del Collegio dei Revisori approvata dall’ Assemblea per manifesta impossibilità di funzionamento o per la continua inattività del Consiglio Direttivo, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori scelti tra i Soci determinandone i poteri.
L’eventuale netto risultante dalla liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.
ART. 45
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ Ordinamento giuridico Italiano nonché alle norme dello Statuto e del Regolamento della Federtennis – F.I.T. a cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Tennis Bologna è affiliata